STATUTO DELL'A.A.E.L.Ch.

Version PDF

DENOMINAZIONE - SEDE- FINALITA'

Articolo 1

E' costituita I'Association des Anciens Elèves du Lycée Chateaubriand de Rome. Ha sede in Roma, presso il Lycée Chateaubriand.

Artlcolo 2

L'Associazione si propone, senza fini di lucro, di:

- promuovere e sviluppare i rapporti tra gli ex alunni e tra quest'ultimi ed il Lycée Chateaubriand;

- promuovere I'immagine intemazionale del Lycée Chateaubriand di Roma e le sue specificità culturali; di concorrere con adeguate iniziative al loro sostegno; promuovere azioni volte a facilitare I'orientamento professionale e le scelte della attività lavorative degli studenti; promuovere la cultura francese e valorizzarla in un ambito internazionale.

Articolo 3

L'Associazione non ha finalità sindacali né politiche e non fa distinzioni di razze, religioni o classi sociali.

ORGANI SOCIALI

Articolo 4

Sono organi sociali:

a) I'Assemblea dei Soci;

b) il Comitato Diretto;

c) il Presidente.

ASSEMBLEE

Articolo 5

L'Assemblea è costituita dagli ex alunni del Lycée Chateaubriand in regola con il pagamento della quota associativa annua; essi diventano allora "soci effettivi". E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. Sono "Soci simpatizzanti" coloro che, pur non essendo ex allievi del Lycée Chateaubriand, condividono le finalità del presente Statuto e presentano apposita domanda di ammissione; essi sono equiparati ai soci effettivi.

Sono soci onorari dell'Associazione e possono assistere alle assemblee, senza diritto di voto:

- I'Ambasciatore della Repubblica Francese presso il Quirinale;

- il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana;.

- il Consigliere Culturale Francese;

- il Sindaco di Roma;

- il Preside del Lycée Chateaubriand.

Articolo 6

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria; può inoltre riunirsi ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.

Possono partecipare all'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, i soci effettivi ed i soci simpatizzanti dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali; essi potranno essere portatori di cinque deleghe ognuno da parte di altri soci effettivi.

Articolo 7

L'Assemblea in seduta ordinaria stabilisce le direttive di carattere generale dell'azione sociale; elegge i componenti il Comitato Direttivo dell'Associazione, previa determinazione del numero; conferisce la qualifica di Socio onorario per benemerenza; approva I'eventuale regolamento interno predisposto dai Comitato Direttivo; approva il rendicohto economico finanziario annuale; delibera l'esclusione dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 8

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per:

- approvare le modifiche dello Statuto;

- revocare il Comitato Direttivo e provvedere alla sua eventuale sostituzione;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 9

Per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è necessario un avviso scritto da inviare al domicilio del socio contenente l'elenco delle materie da trattare.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 10

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi dell'Associazione.

Le cariche durano tre anni e sono rinnovabili.

In caso di dimissioni subentra il primo dei nòn eletti.

Articolo 11

II Comitato Direttivo ha il compito di:

a) Attuare le direttive indicate dall'Assemblea;

b) Promuovere le iniziative intese al conseguimento degli scopi della Associazione;

c) Curare eventuali rapporti con organi governativi francesi e italiani nell'interesse primario del Lycée Chateaubriand;

d) Decidere sulla distribuzione di borse di studio a studenti bisognosi del Lycée Chateaubriand oppure particolarmente meritevoli;

e) Amministrare ü patrimonio dell'Associazione;

f) Predisporre I'eventuale regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per il funzionamento degli organi sociali e I'attuazione deilo Statuto;

g) Proporre l'esclusione dei soci ex art. 17 dello Statuto.

Articolo 12

II Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ' una volta al trimestre solare nonché su richiesta di almeno tre componenti del Comitato stesso.

Articolo 13

II Comitato Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, due Vice Presidenti, un Tesoriere e un Segretario.

Articolo 14

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto di chi presiede la seduta.

PRESIDENTE

Articolo 15

II Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, sia di fronte ai terzi che in giudizio, I'Associazione e presiede I'Assemblea e il Comitato Direttivo.

II Presidente è coadiuvato dai Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza.

Può nominarsi un Presidente Onorario con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 16

Tutte le cariche sociali sono gratuite e riconfermabili.

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 17

E' possibile il recesso dall'Associazione secondo quanto previsto dall'articolo 24 Codice Civile.

II socio il cui comportamento è tale da danneggiare moralmente o materialmente I'Associazione può essere escluso dall'Associazione stessa con decisione adottata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo e con parere favorevole del Collegio dei Probiviri, se istituito.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria può deliberare la nomina di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, eletti fra i soci fondatori ed i soci

effettivi, i quali durano in carica due anni.

I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo. La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con

qualsiasi altra caríca nell'Associazione. II Collegío deí Probíviri vígíla sul rispetto delle norme statutaríe ed esprime

íl parere ín caso di esclusione di un socío.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19

Le risorse economiche deIPAssociazione potranno essere costituite da: quote associative annuali dei soci, la cui misura è fissata dai Comitato Direttivo;

- contributi straordinari deliberati dal Comitato Direttivo;

- liberalità e sowenzioni di persone, società commerciali, organizzazioni private, organismi ed enti pubblici, istituzioni italiane o straniere, accettate dal Comitato Direttivo;

- lasciti, legati e donazioni accettate dal Comitato Direttivo;

- proventi dell'esercizio dell'attività commerciale sussidiaria;

- interessi attivi e redditi derívanli dai beni appartenentí all'Associazíone.

Articolo 20

E' compito del Tesoriere redigere un rendíconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto di dístribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitate, durante la vita dell'Associazione.

Articolo 21

In caso di scioglimento dell'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria delibera !a nomina di uno o pi0 Iiquidafori e le modalità di devoluzione del patrimonio netto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Artícolo 22

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme de! Codice Civile e alle altre leggi in materia.